Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).

      1. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

          a) lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

          b) lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale e non vuole o non può, a causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

      2. Ai fini della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il diritto di asilo.

 

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